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Sez. 4, Sentenza n. 1674 del 12/10/1970 Ud. (dep. 28/11/1970) Rv. 115763 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE -CIRCOLAZIONE STRADALE - PERIZIA RELATIVA ALLA VELOCITA DEL VEICOLO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115763-01

PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE -CIRCOLAZIONE STRADALE - PERIZIA RELATIVA ALLA VELOCITA DEL VEICOLO - CONDIZIONE.*

In tema di incidenti nella circolazione dei veicoli, la necessita di procedere a perizia, per stabilire sulla base di dati generici la velocita tenuta da un veicolo, deve ritenersi sussistente solo quando la indagine tecnica appaia indispensabile e non possa il giudice stesso, attraverso gli elementi obiettivi acquisiti al processo, pervenire ad una conclusione valutativa. Gli elementi rappresentati dalla lunghezza delle tracce di slittamento o di frenata o di scarrocciamento, la natura e la entita dei danni subiti dal veicolo nel collidere contro ostacoli fissi, il superamento di detti ostacoli per effetto della forza di inerzia impressa al veicolo possono bene costituire elementi Atti per esser valutati direttamente dal giudice al fine di giustificare il proprio convincimento in ordine alla velocita tenuta dal veicolo stesso. (V 111278, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)