Sez. 4, Sentenza n. 5753 del 15/01/1982 Ud. (dep. 09/06/1982) Rv. 154162 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - PER LA RICOSTRUZIONE DI UN SINISTRO STRADALE - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - PER LA RICOSTRUZIONE DI UN SINISTRO STRADALE - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
In un processo penale di infortunistica stradale, la nomina di un perito non è necessaria quando il giudice abbia la possibilità, attraverso i rilievi tecnici, gli esami di testi e di fotografie, di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro. (Conf mass n 115763; (Conf mass n 122891; (Conf mass n 141015).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)