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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 125 del 1989

Decisione
decisa il 1989-03-06, depositata il 1989-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:125
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 32838

  • Responsabilità civile dei magistrati
  • Provvedimenti giudiziari collegiali
  • Compilazione di un processo verbale
  • Asserita violazione del segreto della camera di consiglio
  • Manifesta infondatezza della questione.
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Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in relazione all'art. 16, quinto comma, della stessa legge, promossi con sette ordinanze emesse il 2 maggio 1988 (nn. 4 ordinanze) e il 4 maggio 1988 (nn. 3 ordinanze) dal Tribunale di Catanzaro, rispettivamente iscritte ai nn. da 599 a 605 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con sette ordinanze di identico contenuto emesse quattro il 2 maggio e tre il 4 maggio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in relazione anche all'art. 16, quinto comma, della stessa legge, per contrasto con gli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione; che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, la quale prevede la compilazione di un processo verbale dei provvedimenti giudiziari collegiali, viola - per la possibilità della divulgazione delle posizioni assunte dai giudici in sede di deliberazione - il principio della segretezza della camera di consiglio, che avrebbe rilievo costituzionale perché diretto a garantire l'indipendenza del giudice, nonché il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento - ritenuta irrazionale - tra segreto della camera di consiglio e segreto professionale (art. 351 del codice di procedura penale); che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente; che la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice remittente, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - ma sotto altro profilo il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che "è compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"; che non vengono addotti argomenti diversi da quelli allora esaminati;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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