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Sez. 2, Sentenza n. 2002 del 07/06/1969 (Rv. 341230 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DIRETTO FRA MANDANTE E TERZO - CONTEMPLATIO DOMINI - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341230-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DIRETTO FRA MANDANTE E TERZO - CONTEMPLATIO DOMINI - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il rapporto diretto fra il mandante e il terzo che contratta con il mandatario munito di procura sorge soltanto se questi dichiari in termini espliciti ed univoci di voler agire in nome e per conto del mandante, non bastando una contemplatio domini tacita e nemmeno la conoscenza da parte del terzo dell'esistenza del mandato con rappresentanza. L'accertare se vi sia stata l'esplicita spendita del nome del mandante costituisce oggetto di apprezzamento riservato al giudice di merito e insindacabile in Sede di legittimita, se adeguatamente motivato. Sulla prima parte V.904-69 massima n.339275 641-68, massima n.331813 sulla seconda parte, V.392-68, massima n.331379.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)