Sez. 2, Sentenza n. 1117 del 14/02/1980 (Rv. 404602 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE - CONTEMPLATIO DOMINI NEGOTII - NECESSITA - FORMA SOLENNE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE - CONTEMPLATIO DOMINI NEGOTII - NECESSITA - FORMA SOLENNE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
La contemplatio domini negotii, che caratterizza la rappresentanza, deve risultare dal contratto e consistere in una dichiarazione espressa ed univoca ma non necessariamente solenne o legata a formule rituali. L'accertare se vi sia stata o no la spendita del nome del rappresentato e compito istituzionalmente devoluto al giudice del merito, il cui accertamento e incensurabile in Sede di legittimita, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. (Conf 1532/76, mass n 380282, sulla prima parte; (Conf 1446/70, mass n 347263, sulla prima parte; (Conf 3435/69, mass n 343526, sulla prima parte; (Conf 3341/69, mass n 343400, sulla seconda parte; (Conf 2002/69, mass n 341230, sulla seconda parte; (Conf 2957/68, mass n 335747, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)