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Sez. 5 - , Sentenza n. 3378 del 12/02/2020 (Rv. 656967 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Cartella di pagamento - Notificazione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Validità - Condizioni - Mancato rinvenimento dell’effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente nel Comune di domicilio fiscale nonostante previe ricerche - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656967-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

La notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune. (Fattispecie in tema di impugnazione di preavviso di fermo amministrativo in cui la S.C. ha confermato la decisione della C.T.R. che aveva ritenuto invalida la notifica di alcune cartelle di pagamento, in quanto eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e, cit., nonostante l'agente della riscossione fosse a conoscenza del nuovo indirizzo effettivo del contribuente, diverso dal domicilio fiscale, per avere colà precedentemente notificato altre cartelle).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)