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Sez. 3, Sentenza n. 1092 del 03/02/1998 (Rv. 512181 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI | Disciplina ex art. 143 cod. proc. civ. - Presupposti di applicabilità - Sufficienza della mera ignoranza del luogo di trasferimento - Esclusione - Indagini - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512181-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la nullità della notificazione ex art. 143 poiché il creditore procedente era a conoscenza del luogo ove lavorava l'interessato e ove lo stesso era stato raggiunto da altra notificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)