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Sez. 1, Sentenza n. 15498 del 11/08/2004 (Rv. 575354 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura apposta in calce o a margine dell'atto di citazione - Nullità - Esclusione - Conseguenze - Necessità di un nuovo mandato al difensore - Negazione.
Stato
decisa il 2004-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575354-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio consegua, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Quest'ultimo, infatti, si pone sovente come <prius> temporale ed è sempre un <prius> logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello <ius postulandi> che esso attribuisce (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione e dell'intero giudizio di primo grado e postulato la necessità di un nuovo mandato alle liti, per essere, quello originario, travolto dalla nullità della citazione, ove era stato fisicamente apposto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)