Sez. 1, Sentenza n. 5284 del 11/10/1979 (Rv. 401878 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANDATO APPOSTO SU ATTO NULLO - POTERE DI RAPPRESENTANZA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI RINNOVAZIONE DELL'ORIGINARIO ATTO DI CITAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANDATO APPOSTO SU ATTO NULLO - POTERE DI RAPPRESENTANZA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI RINNOVAZIONE DELL'ORIGINARIO ATTO DI CITAZIONE.*
Per lo stretto collegamento funzionale esistente tra l'atto di vocatio in ius e la procura speciale apposta in calce o a margine, il mandato ad litem apposto su atto nullo non e idoneo a conferire al difensore il potere di rappresentanza della parte: ne consegue che, se il difensore vuole rinnovare l'originario atto introduttivo, non iscritto a ruolo per difetto di un regolare termine a comparire, deve munirsi tempestivamente di altra procura, non potendo avvalersi di quella apposta sul precedente atto nullo. (Conf 514/70, mass n 345554).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)