Sez. 1, Sentenza n. 1298 del 10/03/1986 Cc. (dep. 28/03/1986) Rv. 172302 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INVITO AI SENSI DELL'ART. 4 LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423 ALLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI È CHIESTA L'APPLICAZIONE DELLA MISURA - FUNZIONE DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - INVARIABILITÀ DI QUESTA A PENA DI NULLITÀ - ELEMENTI DA INDICARE: FORMA DI PERICOLOSITÀ E MISURA MINACCIATA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INVITO AI SENSI DELL'ART. 4 LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423 ALLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI È CHIESTA L'APPLICAZIONE DELLA MISURA - FUNZIONE DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - INVARIABILITÀ DI QUESTA A PENA DI NULLITÀ - ELEMENTI DA INDICARE: FORMA DI PERICOLOSITÀ E MISURA MINACCIATA.*
L'invito ai sensi dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 alla persona nei cui confronti è chiesta l'applicazione di una misura di prevenzione è da considerare, come la citazione a giudizio, un veicolo di contestazione dell'accusa - questa nel corso del procedimento non può subire variazioni restando così definitivamente fissata, a pena di nullità per mancata correlazione tra accusa e decreto di applicazione della misura - gli elementi da rendere noti ai fini della contestazione dell'accusa sono l'indicazione della Forma di pericolosità e la specificazione della misura minacciata.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)