Sez. 2, Sentenza n. 22688 del 27/10/2009 (Rv. 610634 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Art. 31, primo comma, lett. d), legge n. 457 del 1978 - Ristrutturazioni edilizie - Nozione - Esonero dall'osservanza delle prescrizioni sulle distanze - Condizioni - Demolizione seguita da ricostruzione - Necessità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In base all'art. 31, primo comma, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, costituiscono ristrutturazioni edilizie, con conseguente esonero dall'osservanza delle prescrizioni sulle distanze per le nuove costruzioni, gli interventi su fabbricati ancora esistenti e, dunque, su entità dotate quanto meno di murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura, tali da assolvere alle loro essenziali funzioni di delimitazione, sostegno e protezione dell'entità stessa. Ne consegue che, pur non esulando dal concetto normativo di ristrutturazione edilizia la demolizione del fabbricato ove sia seguita dalla sua fedele ricostruzione, ai fini della qualificazione di un intervento ricostruttivo come ristrutturazione, da un lato, non è sufficiente che un anteriore fabbricato sia fisicamente individuabile in tutta la sua perimetrazione, essendo indispensabile a soddisfare il requisito della sua esistenza che non sia ridotto a spezzoni isolati, rovine, ruderi e macerie, e, dall'altro, che la ricostruzione di esso, oltre ad essere effettuata in piena conformità di sagoma, di volume e di superficie, venga eseguita in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della avvenuta demolizione per cause naturali od opera dell'uomo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)