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Sez. 2, Sentenza n. 19469 del 06/10/2005 (Rv. 584150 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Intervento edilizio seguito a demolizione - Nuova costruzione - Distanze legali - Applicabilità della normativa vigente all'atto della nuova costruzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584150-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Nel caso in cui l'intervento edilizio, seguito alla demolizione di un fabbricato, non si sia limitato ad una mera ricostruzione di quello preesistente, ma abbia realizzato una nuova costruzione vera e propria, devono trovare applicazione le disposizioni in tema di distanze legali al momento vigenti (in applicazione di tale principio, la S.C., nel confermare la sentenza della corte territoriale, che aveva riscontrato nelle opere eseguite gli estremi di una nuova costruzione, ha considerato irrilevante l'eccezione della parte invocante l'inapplicabilità, in quanto successiva, della norma regolamentare che estendeva, anche alle ricostruzioni, le disposizioni in vigore in tema di distanze).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)