Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 02/12/2014 Cc. (dep. 14/01/2015) Rv. 261984 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Applicabilità - Sentenza di condanna intervenuta dopo l'abrogazione del reato - Revoca - Applicabilità - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
La revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato, prevista dall'art. 673 cod.proc.pen., deve essere disposta anche in caso di giudicato formatosi successivamente al tempo dell'intervenuta abrogazione. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, annullando senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ha revocato la sentenza di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno, commesso prima della sostituzione dell'art. 6 comma terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998 ad opera dell'art. 1, comma 22, lett. h), della legge 2009, n. 94, che ha abrogato tale fattispecie incriminatrice nei confronti degli stranieri in posizione irregolare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 com. 22 lett. H CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)