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Sez. U, Sentenza n. 26259 del 29/10/2015 Cc. (dep. 23/06/2016) Rv. 266872 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Art. 673 cod. proc. pen. - Ambito applicativo - Sentenza di condanna successiva all'entrata in vigore di una legge abrogativa del reato - Revocabilità della sentenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266872-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di "abolitio criminis" non sia stata rilevata dal giudice della cognizione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la revocabilità della sentenza deve invece essere esclusa nella diversa ipotesi in cui, in assenza di interventi del legislatore, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Preleggi art. 15, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 com. 22 lett. H CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)