Sez. L, Sentenza n. 4633 del 23/05/1990 (Rv. 467341 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI) - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE DI NAVIGAZIONE - MARITTIMI COMPONENTI L'EQUIPAGGIO DI NAVI ISCRITTE NEI COMPARTIMENTI DEL MEZZOGIORNO - SGRAVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - ESTENSIONE - DECORRENZA - REGIME ANTERIORE AL 1984 - DISCIPLINA - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - EX ART. 1, COMMA SESTO BIS DEL D.L. N. 277 DEL 1984 - CARATTERE IMPLICITO - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI) - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE DI NAVIGAZIONE - MARITTIMI COMPONENTI L'EQUIPAGGIO DI NAVI ISCRITTE NEI COMPARTIMENTI DEL MEZZOGIORNO - SGRAVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - ESTENSIONE - DECORRENZA - REGIME ANTERIORE AL 1984 - DISCIPLINA - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - EX ART. 1, COMMA SESTO BIS DEL D.L. N. 277 DEL 1984 - CARATTERE IMPLICITO - CONSEGUENZE.*
L'art. 1, comma sesto bis, del d.l. 29 giugno 1984 n. 277, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 1984 n. 430, il quale, in favore delle imprese di navigazione, per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti ubicati nei territori del Mezzogiorno (tranne quelle esercenti servizi con le isole, sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974 n. 684, e ferma restando, per le navi iscritte successivamente al 31 agosto 1983, la condizione che si tratti di prima iscrizione in matricole italiane), estende, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data dell'1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi e quelli aggiuntivi e suppletivi concessi dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089 (e trasfuso nell'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e successive integrazioni), ha portata innovativa, con implicita interpretazione autentica della previgente normativa nel senso della non spettanza del beneficio, e pertanto, comporta il diniego del beneficio medesimo alle suddette imprese per periodi di paga anteriori a quello indicato. (Conf 5572/88, mass n 460133; (Conf 1665/87, mass n 451058; (contra 6771/87, mass n 454976; (contra 8837/87, mass n 456198; (contra 8837/87, mass n 456199).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Legge 20/12/1974 num. 684, DPR 06/03/1978 num. 218 CORTE COST., Decreto Legge 29/06/1984 num. 277 art. 1 bis com. 6, Legge 04/08/1984 num. 430 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)