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Sez. L, Sentenza n. 6771 del 06/08/1987 (Rv. 454976 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 D.L. 30 AGOSTO 1968 N. 918 - ESTENSIONE AL PERSONALE NAVIGANTE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE - PRESUPPOSTI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454976-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 D.L. 30 AGOSTO 1968 N. 918 - ESTENSIONE AL PERSONALE NAVIGANTE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE - PRESUPPOSTI - CONDIZIONI.*

Gli sgravi contributivi previsti, dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1089 del 1968) e da successivi provvedimenti legislativi, in favore delle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nel Mezzogiorno sono applicabili anche alle imprese di navigazione e pure in relazione al personale navigante, ferma la necessità del collegamento territoriale (occupazione dei lavoratori nel meridione) presupposto dalla disciplina agevolativa, per la sussistenza del quale è necessario che la rotta abituale della nave tocchi, in via esclusiva o prevalente, scali e punti di partenza o di arrivo ubicati nel Mezzogiorno, non essendo, in Mancanza di ciò, determinanti la Sede dell'impresa o il compartimento d'iscrizione della nave o la provenienza dal Sud dei marittimi imbarcati. A detta conclusione non è di ostacolo l'art. 1, comma sesto bis, del d.l. n. 277 del 1984 (che, nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 430 del 1984, espressamente dispone, in particolare, l'applicabilità degli sgravi contributivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data dell'1 gennaio 1980, "anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno"), in quanto tale norma - senza implicare alcuna interpretazione autentica della precedente disciplina (nè nel senso della spettanza né, tanto meno, nel senso della non spettanza degli sgravi alle imprese di navigazione) - si è limitata a fissare un diverso criterio di collegamento per l'attribuzione dei benefici in questione, riportando gli effetti della disciplina da essa dettata alla data anteriore suindicata. (V 1753/85, mass n 439705; (V 1753/84, mass n 439705; (V 4162/84, mass n 436118; (V 4162/84, mass n 436119; (contra 1665/87, mass n 451058).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 29/06/1984 num. 277 art. 1, Legge 04/08/1984 num. 430 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)