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Sez. 2, Sentenza n. 850 del 31/01/1983 (Rv. 425605 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE (DEPORRE) - IN GENERE - MANCATA DEDUZIONE IN TERMINI DELLA INCAPACITÀ DEL TESTE - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1983-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425605-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE (DEPORRE) - IN GENERE - MANCATA DEDUZIONE IN TERMINI DELLA INCAPACITÀ DEL TESTE - SANATORIA.*

Le Disposizioni limitative della capacità dei testimoni sono dettate nell'interesse esclusivo delle parti, con la conseguenza che, ove queste omettano di denunciarne l'inosservanza al momento dello espletamento della prova o, al più tardi, nella prima difesa successiva, la nullità o l'inefficacia probatoria della deposizione testimoniale si sana per acquiescenza. (V 5302/80, mass n 409160; (Conf 534/82, mass n 418245; (Conf 6349/80, mass n 410090).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)