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Sez. 2, Sentenza n. 7869 del 04/08/1990 (Rv. 468574 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE - NULLITÀ DELLA TESTIMONIANZA - DEDUZIONE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1990-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468574-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE - NULLITÀ DELLA TESTIMONIANZA - DEDUZIONE - TERMINI.*

La nullità della testimonianza resa da persona incapace ex art. 246 cod. proc. civ. deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., salvo in caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva, senza che la preventiva eccezione d'incapacità di testimoniare a norma dell'art. 246 cit. Possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione. (V 3912/84, mass n 435863; (V 2509/84, mass n 434526; (V 850/83, mass n 425605; (Conf 1425/87, mass n 450887; (Conf 534/82, mass n 418245; (Conf 559/79, mass n 396682; (Conf 189/77, mass n 383703).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)