Sez. 2, Sentenza n. 387 del 12/01/2005 (Rv. 578730 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE | Vendita di cosa parzialmente altrui - Norma applicabile - Cosa interamente altrui - Differente disciplina.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE
La disciplina di cui all'art. 1480 cod. civ. comprende sia la vendita per intero di una parte materiale della cosa di cui l'alienante assuma di essere proprietario ("communio pro diviso"), sia l'ipotesi di vendita da parte di un comproprietario, di una cosa di proprietà comune "pro indiviso"; per contro, la vendita di un bene interamente (e non parzialmente) di proprietà altrui, è regolata dall'art. 1479 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)