Sez. 3, Sentenza n. 6355 del 28/11/1981 (Rv. 417154 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - INDAGINE SULL'IMPORTANZA DEI SINGOLI INADEMPIMENTI - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - INDAGINE SULL'IMPORTANZA DEI SINGOLI INADEMPIMENTI - CRITERI.*
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifica la propria inadempienza con quella dell'altra, il giudice, nell'indagare sull'importanza dei singoli inadempimenti, deve procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo all'elemento cronologico di tali inadempimenti, ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità dei medesimi rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire le prestazioni dovute. (V 5099/81, mass n 415883; (V 4486/81, mass n 415191; (V 3151/80, mass n 406944).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)