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Sez. 6, Sentenza n. 8727 del 18/02/1989 Ud. (dep. 20/06/1989) Rv. 181603 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - "SPACCIO" PROTRATTOSI NEL TEMPO - OGGETTO - QUANTITATIVI DI EROINA - ACCERTAMENTO ESATTO DELLA PERCENTUALE DI EROINA - SUPERFLUITÀ - FONDAMENTO - AL FINE DELLA IDENTIFICAZIONE DI QUANTITÀ INGENTE.*
Stato
decisa il 1989-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181603-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - "SPACCIO" PROTRATTOSI NEL TEMPO - OGGETTO - QUANTITATIVI DI EROINA - ACCERTAMENTO ESATTO DELLA PERCENTUALE DI EROINA - SUPERFLUITÀ - FONDAMENTO - AL FINE DELLA IDENTIFICAZIONE DI QUANTITÀ INGENTE.*

In presenza di uno spaccio protrattosi per notevole tempo ed avente ad oggetto i quantitativi di eroina è superfluo l'accertamento della percentuale esatta di eroina pura contenuta nella "merce" in tal modo spacciata, dato che al concetto di quantità ingente non è estraneo l'imponente numero di dosi estraibili dalla sostanza mediante il taglio opportuno ed essenziali per la diffusibilità della droga e la sua capacità capillare di raggiungere un mercato di consumatori sempre più vasto.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)