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Sez. 6, Sentenza n. 1406 del 22/12/1988 Ud. (dep. 01/02/1990) Rv. 183169 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ELEMENTO INDIZIANTE - ESCLUSIONE - PROVA PIENA - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - RISCONTRI PROBATORI - NECESSITÀ ASSOLUTA E GENERALIZZATA - ESCLUSIONE - MOTIVO - CAUTELE VALUTATIVE - RAVVISABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183169-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ELEMENTO INDIZIANTE - ESCLUSIONE - PROVA PIENA - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - RISCONTRI PROBATORI - NECESSITÀ ASSOLUTA E GENERALIZZATA - ESCLUSIONE - MOTIVO - CAUTELE VALUTATIVE - RAVVISABILITÀ.*

In tema di prova, le dichiarazioni rese da coimputato, ai sensi degli artt. 348 e 348 bis (e del parallelo art. 450 bis) cod. proc. pen., legittimamente acquisite al processo, costituiscono elementi probatori validamente utilizzabili dal giudice, secondo il proprio apprezzamento, nella formazione del suo convincimento. Infatti, le accuse formulate dal coimputato - congiunte o meno ad ammissione di propria responsabilità - costituiscono, ontologicamente e strutturalmente, dei veri e propri elementi di prova, in quanto dichiarazioni che rappresentano, direttamente ed immediatamente, il fatto cui si riferiscono, distinguendosi, così, dai semplici indizi (medianti, in base a regole di esperienza o a ulteriori valutazioni, le prove del fatto da accertare in giudizio). Tuttavia, in considerazione della particolare natura della fonte di prova, le dichiarazioni accusatorie, formulate da un imputato nei confronti di coimputati dello stesso reato o di reato connesso, debbono trovare una spiegazione accettabile sia sul piano logico che su quello psicologico e il loro esame va condotto con approfondimento e cautela particolari, così come avviene per qualunque testimone (ai sensi dell'art. 357, primo comma, seconda parte, cod. proc. pen.), mentre i riscontri esterni, non necessariamente obiettivi, risulteranno necessari unicamente nel caso in cui la valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie non si risolva in maniera del tutto tranquillizzante ovvero quando l'imponga la presenza di elementi probatori contrastanti (con il contenuto di tali dichiarazioni). Ne consegue che va esclusa la necessità, assoluta e generalizzata, di riscontri oggettivi, sia perché, lungi dal rappresentare elementi di controllo e verifica, essi stessi integrerebbero autonomi elementi di prova, sia perché riconoscere sempre e comunque una tale necessità equivarrebbe a negare il (ritenuto) valore probatorio delle dichiarazioni accusatorie "de quibus". (V mass n 181853; (V mass n 181603; (V mass n 179308; (V mass n 176163, per ultima parte; (Conf mass n 181608; (Conf mass n 181475; (Conf mass n 176161).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 450

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)