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Sez. 5, Sentenza n. 27656 del 08/01/2019 Cc. (dep. 20/06/2019) Rv. 277313 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Pericolosità generica - Meri sospetti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277313-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

In tema di misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità, necessario in base ad un'interpretazione convenzionalmente orientata del quadro normativo interno alla luce della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, si fonda su un'interpretazione restrittiva dei presupposti per l'applicazione della misura ai c.d. "pericolosi generici" e, dunque, sull'oggettiva valutazione di fatti specifici e non su meri sospetti, significativi di un'effettiva tendenza a delinquere del proposto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse dedursi la pericolosità sociale del proposto da carichi pendenti per reati di natura bagatellare, da episodi di frequentazione con pregiudicati non specificati nel numero e non contestualizzati, e da una condotta di porto d'armi realizzata in passato e per la quale era intervenuta archiviazione per particolare tenuità del fatto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)