Sez. 1 - , Sentenza n. 49731 del 06/06/2018 Ud. (dep. 30/10/2018) Rv. 274456 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni - Esposizione delle ragioni giustificatrici - Necessità - "Ratio" - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in base ad un'interpretazione convenzionalmente orientata del quadro normativo interno alla luce della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, il giudice ha l'obbligo di indicare le ragioni per cui la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni si renda, nel singolo caso concreto, necessaria in funzione del controllo della pericolosità sociale del prevenuto, al fine di evitare compressioni generalizzate di una libertà fondamentale, oggetto di presidio costituzionale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 9, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in quanto recatosi ad assistere a comizi elettorali nonostante il divieto di partecipare a pubbliche riunioni contenuto nel decreto applicativo della misura).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST., Prot. 4 Conv. Dir. Uomo art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)