Sez. L, Sentenza n. 21499 del 22/10/2015 (Rv. 637525 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI | Aspettativa sindacale non retribuita - Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro - Obbligo del sindacato - Riattivazione del rapporto di lavoro originario - Assenza per infortunio sul lavoro subito durante il periodo di aspettativa sindacale - Imputabilità ad attività extralavorativa - Configurabilità - Computo ai fini del superamento del periodo di comporto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI
In caso di aspettativa per motivi sindacali il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione e, per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 171 del 2002 e n. 136 del 2003, è il sindacato tenuto a corrispondere all'Inail il premio assicurativo computato sull'indennità erogata al lavoratore presso di esso distaccato, sicché, una volta riattivato il rapporto di lavoro, l'assenza conseguente ad un infortunio sul lavoro, verificatosi nel periodo di aspettativa, va imputata ad attività extralavorativa e, nell'ambito dell'originario rapporto, non può essere computata come infortunio sul lavoro ai fini del superamento del periodo di comporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)