Sez. L, Sentenza n. 17130 del 03/12/2002 (Rv. 558924 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI | Aspettativa sindacale non retribuita - Trattamento di disoccupazione ex art. 7, D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988 - Base di calcolo - Riferimento alle ultime retribuzioni percepite - Necessità - Riferimento alla retribuzione determinata ai fini del calcolo delle contribuzioni figurative per il computo della pensione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI
Ai fini della determinazione del trattamento di disoccupazione ex art. 7, comma secondo, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, in favore del lavoratore che non abbia ripreso servizio dopo il collocamento in aspettativa sindacale (art. 31, legge 20 maggio 1970, n. 300) deve essere presa in considerazione l'ultima retribuzione effettivamente percepita, non quella figurativa, poiché, in mancanza di una differente disposizione, non può considerarsi il periodo di aspettativa come di effettivo lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1966 num. 129 art. 5, Legge 26/05/1966 num. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)