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Sez. L, Sentenza n. 389 del 17/01/1987 (Rv. 450133 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - A MANI DI PERSONA DICHIARATOSI PADRE CONVIVENTE (IN REALTÀ DEFUNTO) DEL DESTINATARIO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA- SUSSISTENZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450133-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - A MANI DI PERSONA DICHIARATOSI PADRE CONVIVENTE (IN REALTÀ DEFUNTO) DEL DESTINATARIO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA- SUSSISTENZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

È nulla, e non già inesistente, la notificazione effettuata a mani di persona dichiaratasi padre convivente con il destinatario, qualora risulti che il padre del notificato era all'epoca defunto, non restando esclusa la configurabilità del modello legale di notificazione previsto dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., bensì la concreta regolarità della sua esecuzione; consegue che in siffatta ipotesi, ove la notificazione riguardi l'atto di riassunzione del giudizio, non si ha Estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione, bensì il giudice è tenuto ad ordinare la rinnovazione della notificazione. (V 3523/72, mass n 361463).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)