Sez. 2, Sentenza n. 3523 del 06/12/1972 (Rv. 361463 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITA - MORTE DELLA PARTE DESTINATARIA - CITAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PROSECUZIONE - MANCANZA - NULLITA DELLA RIASSUNZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITA - MORTE DELLA PARTE DESTINATARIA - CITAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PROSECUZIONE - MANCANZA - NULLITA DELLA RIASSUNZIONE.*
La citazione, con cui si riassume la causa davanti al giudice di rinvio, deve essere notificata 'personalmentè alla parte. Cio comporta che, se la parte, gia costituita, nei cui confronti la riassunzione deve essere fatta, sia morta, vanno senz'altro citati i soggetti legittimati a proseguire il giudizio in luogo della parte medesima. Donde la nullita dell'atto di riassunzione diretto e notificato a persona inesistente. (V 66'46).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)