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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 97 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-14, depositata il 1988-01-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:97
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10276

  • Lavoro (rapporto)
  • Riposo festivo e settimanale
  • Lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto
  • Prestazione di lavoro domenicale
  • Omessa previsione di maggiorazione retributiva
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Legge 22 febbraio 1934, n. 370, artt. 3 e 5.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, anche della Cassazione i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il lavoro prestato nella domenica compresa nel turno, hanno diritto ad una maggiorazione di salario, in considerazione di un principio d'ordine generale presente nell'ordinamento giuridico positivo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. sentenza n. 16 del 1987.

Norme impugnate

  • art. 5 legge 22 febbraio 1934, n. 370
  • art. 3 legge 22 febbraio 1934, n. 370

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale), promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1981 dal Pretore di Napoli, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza in data 1° dicembre 1981, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., consentono la prestazione di lavoro domenicale (nella specie, da parte dei dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto), senza prevedere l'obbligo di una maggiorazione retributiva, da determinarsi alla stregua delle fonti integrative dell'ordinamento, ivi compreso, all'occorrenza, il ricorso all'art. 423 cod. proc. civ.; che questione identica nella sostanza, ancorché sollevata con riferimento all'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, è già stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1987; che, con tale sentenza, è stato ribadito un "indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, anche della Cassazione, secondo cui i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il lavoro prestato nella domenica compresa nel turno, hanno diritto ad una maggiorazione del salario", in considerazione "di un principio di ordine generale presente nell'ordinamento giuridico positivo"; che identici rilievi possono formularsi, in assenza di nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale della normativa censurata, anche relativamente alla questione in esame;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze