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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1052 del 1988

Decisione
decisa il 1988-11-22, depositata il 1988-11-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1052
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9184

  • Imposta sulle successioni e donazioni
  • Dichiarazione di successione
  • Presentazione nei termini
  • Data della spedizione a mezzo posta
  • Mancata equiparazione alla data di arrivo o di presentazione diretta all'ufficio
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Va dichiarata - in quanto già decisa nel senso della manifesta infondatezza, con riferimento agli stessi parametri - la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 primo comma d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 denunziato per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui ai fini della tempestiva dichiarazione di successione, non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di arrivo o di presentazione diretta all'ufficio competente a riceverla. - O. n. 458/1987

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni") promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sui ricorsi riuniti proposti da Costa Gaetano e Salvatore contro l'Ufficio del Registro di Cervignano iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 settembre 1987 (reg. ord. n. 97 del 1988) la Commissione tributaria di secondo grado di Udine ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 6 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"), nella parte in cui ai fini della tempestiva dichiarazione di successione, non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla, per contrasto con l'art. 3 Cost.; che il giudizio a quo verte su soprattasse applicate dall'Ufficio per tardiva presentazione della dichiarazione di successione e della dichiarazione INVIM relativa a beni acquistati mortis causa; che l'asserita disparità di trattamento viene posta in relazione alla disciplina prevista per le dichiarazioni ai fini di altre imposte, e in particolare all'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), e all'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte sui redditi); che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato;
punto 2
Considerato che identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 485 del 1987; che non sussistono valide ragioni né vengono prospettati elementi, nuovi tali da indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento; che pertanto va ribadita la manifesta infondatezza della questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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