diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3702 del 15/02/2011 (Rv. 616712 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE | Prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ. - Regime derogatorio previsto nel terzo comma dello stesso art. 1667 - Applicabilità alla responsabilità per gravi difetti ex art. 1669 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616712-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE

In tema di prescrizione dei diritti del committente nel contratto di appalto, la regola eccezionalmente sancita dall'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., secondo cui il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere, in via d'eccezione, la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro i termini prescritti, non è applicabile in via analogica alla responsabilità per gravi difetti prevista dall'art. 1669 cod. civ., trattandosi di una deroga alla norma generale di cui all'art. 2934 cod. civ., secondo la quale la prescrizione estingue il diritto sia se fatta valere in via di azione, che in via di eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)