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Sez. 1, Sentenza n. 6393 del 15/07/1996 (Rv. 498555 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE | Differenza dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera - Disciplina ex art. 1667, ultimo comma, cod. civ. - Applicabilità in via analogica alla fattispecie ex art. 1669 cod. civ. - Esclusione - Portata.
Stato
decisa il 1996-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498555-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE

In tema di appalto, le norme contenute negli artt. 1667 (garanzia dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera) e 1669 (responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili) del codice civile disciplinano fattispecie del tutto diverse tra loro. Infatti, la prima ha natura contrattuale, mentre la seconda, pur presupponendo un rapporto contrattuale, si configura come responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata e di tutelare, soprattutto, l'incolumità personale dei cittadini. Da tale diversità consegue che la regola eccezionalmente sancita dall'ultimo comma dell'art. 1667 (secondo cui il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro i prescritti termini) non è applicabile in via analogica alla fattispecie di cui all'art. 1669, avendo efficacia, invece, per quest'ultima, la regola generale posta dall'art. 2934 cod. civ., secondo la quale la prescrizione estingue il diritto ed il diritto prescritto è paralizzato dalla semplice eccezione di prescrizione sollevata dal debitore.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)