Sez. 2, Sentenza n. 27431 del 28/04/2017 Cc. (dep. 01/06/2017) Rv. 270178 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca nei confronti dei successori di persona deceduta - Beni già loro fittiziamente trasferiti dal "de cuius" - Limite di cinque anni dal decesso previsto dall'art. 18, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011 per la proposizione della richiesta - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei successori a titolo universale o particolare di persona deceduta, il limite di cinque anni dal decesso previsto dall'art. 18, comma terzo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta contro il successore, si riferisce solo al caso in cui detta richiesta attinge i beni da quest'ultimo effettivamente acquisiti "iure successionis", in relazione alla pericolosità sociale del "de cuius", ma non anche al caso in cui essa attinge i beni al medesimo già trasferiti dal "de cuius", in relazione ad una pericolosità sociale propria dell'avente causa per l'attribuzione - in prima persona, quale concorrente necessario - di fatti rilevanti ex art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)