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Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. (dep. 02/02/2015) Rv. 262604 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di sicurezza patrimoniali - Applicazione disgiunta dalla misura di prevenzione personale - Introduzione di un'"actio in rem" - Esclusione - Pericolosità del soggetto inciso al momento dell'acquisto - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262604-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene. (La Suprema Corte ha precisato che la pericolosità si trasferisce alla "res" per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, ed ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)