Sez. 3, Sentenza n. 344 del 02/02/1973 (Rv. 362277 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITA - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITA - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La disposizione dell'ultimo comma dell'art 2943 cod civ - secondo cui la prescrizione viene interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore - deve intendersi nel senso che ad interrompere la prescrizione estintiva basta un atto che manifesti comunque, contro la presunzione di rinuncia che e implicita per il decorso del tempo, la volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo diritto. L'esaminare se il contenuto di un atto abbia o no l'efficacia di interrompere la prescrizione in quanto atto di Costituzione in mora del debitore costituisce una indagine di fatto da parte del giudice di merito, il che e insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (V 392/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)