Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 11/12/1974 (Rv. 372876 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 2943, ultimo comma cod civ, ad interrompere la prescrizione estintiva e sufficiente un qualsiasi atto che manifesti, comunque, contro la presunzione di rinuncia implicita nel decorso del tempo, la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo diritto. (V 344'73, mass n 362277).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)