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Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 11/12/1974 (Rv. 372876 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372876-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 2943, ultimo comma cod civ, ad interrompere la prescrizione estintiva e sufficiente un qualsiasi atto che manifesti, comunque, contro la presunzione di rinuncia implicita nel decorso del tempo, la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo diritto. (V 344'73, mass n 362277).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)