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Sez. 1, Sentenza n. 533 del 11/02/1975 (Rv. 373839 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSA D'INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONFLITTO D'INTERESSE - SOCIETA DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AMMINISTRATORE UNICO - SUSSISTENZA - CONCESSIONE SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373839-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSA D'INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONFLITTO D'INTERESSE - SOCIETA DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AMMINISTRATORE UNICO - SUSSISTENZA - CONCESSIONE SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE - IRRILEVANZA.*

E ineleggibile all'ufficio di consigliere comunale, ai sensi dello art 15 n 7, del tu 16 maggio 1960 n 570, l'amministratore unico di una societa che, al momento delle elezioni, gestiva di fatto il servizio per il trasporto degli alunni delle scuole elementari, anche se l'atto formale di concessione era intervenuto subito dopo le elezioni, in quanto - al momento delle elezioni - il conflitto di interessi era gia concreto ed attuale e non soltanto potenziale. La causa di ineleggibilita e, inoltre, operativa, se sussistente, alla data delle elezioni a consigliere comunale, e ogni fatto o atto giuridico successivo alla consultazione popolare non e idoneo ad eliminare la situazione creatasi con la conseguenza che la predetta causa non puo essere esclusa dalla cessione o cessazione dell'attivita da cui nasceva il conflitto di interessi con il comune. (V 1513/72, mass n 358200; 1100/72, mass n 357510).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)