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Sez. 1, Sentenza n. 1100 del 11/04/1972 (Rv. 357510 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA ED INCOMPATIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLE ELEZIONI - ELIMINAZIONE SUCCESSIVA - IRRILEVANZA - INELEGGIBILITA DELL'UNICO FARMACISTA DI UN COMUNE EX ART 15 N 7 DPR N 570 DEL 1960 - CESSIONE DELLA GESTIONE ECONOMICA DELLA FARMACIA IN EPOCA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357510-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA ED INCOMPATIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLE ELEZIONI - ELIMINAZIONE SUCCESSIVA - IRRILEVANZA - INELEGGIBILITA DELL'UNICO FARMACISTA DI UN COMUNE EX ART 15 N 7 DPR N 570 DEL 1960 - CESSIONE DELLA GESTIONE ECONOMICA DELLA FARMACIA IN EPOCA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI - IRRILEVANZA.*

Poiche le cause di ineleggibilita a consigliere comunale sono operative se sussistenti alla data delle elezioni ed ogni fatto o atto giuridico successivo alla consultazione popolare non e idoneo a modificare la situazione creatasi, la causa di ineleggibilita prevista dall'art 15 n 7, tu n 570 del 1960, concernente il conflitto di interessi fra comune e candidato eletto derivante dalla circostanza che quest'ultimo sia titolare dell'unica farmacia del comune, come tale preposta alla distribuzione dei medicinali ai poveri per conto del comune stesso, non e eliminata dalla cessione della gestione economica della farmacia, ai sensi dell'art 11 legge 2 aprile 1968 n 475, avvenuta successivamente alle elezioni. (Conf 2316'69, mass n 341719; V 413'63).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 475 art. 11, Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)