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Sez. 2, Sentenza n. 535 del 16/06/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151708 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - NECESSITÀ DI EVIDENZA DELLA PROVA - SUA DEDUZIONE SOLTANTO DAL TESTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151708-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - NECESSITÀ DI EVIDENZA DELLA PROVA - SUA DEDUZIONE SOLTANTO DAL TESTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA.*

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 152 capoverso cod. proc. pen., è necessario che l'evidenza della prova, anche se non debba essere tale da emergere "ictu oculi", possa ricavarsi agevolmente e senza nuove indagini dallo stesso contesto della sentenza impugnata, in base agli elementi di fatto in essa ritenuti. (Conf mass 149724/81 ed ivi citate; (Conf mass n 146539/80 ed ivi citate; (Conf mass n 144448/80 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)