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Sez. 6, Sentenza n. 1403 del 26/05/1983 Cc. (dep. 10/10/1983) Rv. 160522 - 01

PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICAZIONE DELL'ART. 152 COD. PROC. PEN. - DINIEGO - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160522-01

PENA - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICAZIONE DELL'ART. 152 COD. PROC. PEN. - DINIEGO - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*

Il giudice di merito può pronunciare declaratoria di Estinzione del reato con relativa applicazione della sanzione sostitutiva senza indicare specificamente i motivi di diniego di applicazione dell'art. 152 cod. proc. pen., dato che la accertata sussistenza delle condizioni di sostituibilità della pena dimostra la previa esclusione di una prova evidente di innocenza dell'imputato. (V mass n 151710; (V mass n 151709; (V mass n 151708).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)