Sez. 4, Sentenza n. 10093 del 10/07/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150905 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Nella valutazione delle risultanze processuali, la scelta, che il giudice di merito compie per la formazione del proprio convincimento - con riguardo alla prevalenza accordata a taluni testimoni nei confronti di altri o alla fondatezza ed attendibilità degli assunti difensivi -, quando non sia fatta in base ad affermazioni contraddittorie ed apodittiche per effetto di una omessa disamina di elementi decisivi per un convincimento diverso, rientra nel suo apprezzamento insindacabile, non essendo consentito alla Corte di Cassazione la rivalutazione degli elementi costituenti la prova. (in generale, sul punto, mass. N. 149356 anno 1981 e massime ivi citate; mass. N. 147689 anno 1981; mass. N. 148888 anno 1981).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)