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Sez. 5, Sentenza n. 9320 del 20/04/2006 (Rv. 590965 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Commissioni tributarie - Dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria ex art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni - Sussistenza di positivi elementi di confusione per equivocità delle prescrizioni - Necessità - Mera possibilità di diversa valutazione degli elementi di fatto - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze in tema di distinzione tra i contratti di appalto e di vendita ai fini della determinazione dell'aliquota IVA.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590965-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di errore sulla norma tributaria, di cui all'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il potere della commissione tributaria di dichiarare non applicabili le sanzioni non penali, previste da leggi tributarie, quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito delle disposizioni alle quali si riferisce, presuppone la sussistenza di elementi positivi di confusione, derivanti dalla equivocità di singole prescrizioni. Detto potere non può trovare pertanto esplicazione in relazione all'asserita labilità della distinzione tra il contratto di appalto ed il contratto di vendita - rilevante, nella specie, ai fini della determinazione dell'aliquota IVA sulle operazioni imponibili -, la quale attiene, non ad una obiettiva difficoltà interpretativa, ma alla mera possibilità di una diversa valutazione degli elementi di fatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)