diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14715 del 04/06/2008 (Rv. 603539 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Commissioni tributarie - Dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria ex art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni - Errore contenuto in una dichiarazione di volontà precedente all'applicazione della norma tributaria - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603539-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di errore sulla norma tributaria, l'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nel consentire al giudice tributario di dichiarare non applicabili le sanzioni "quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce", delinea un'ipotesi di errore giustificabile riguardo all'interpretazione della norma tributaria la cui violazione ha comportato l'irrogazione delle sanzioni stesse, e non consente, quindi, di dichiarare non applicabili le sanzioni sulla base di un errore da cui sarebbe affetta una manifestazione di volontà precedente all'applicazione della medesima norma tributaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva applicato l'art. 8 citato, motivando con il rilievo che "i soci, pur dichiarando di costituire una snc, intesero unicamente porre in essere una società semplice tra professionisti").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)