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Sez. 1, Sentenza n. 294 del 15/01/1979 (Rv. 396373 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - FORME - DIFFERENZE DAL CONTRATTO DI SOCIETA.*
Stato
decisa il 1979-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396373-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - FORME - DIFFERENZE DAL CONTRATTO DI SOCIETA.*

Il contratto di cointeressenza - sia nella Forma di cointeressenza propria, caratterizzata dall'attribuzione all'interessato della partecipazione agli utili e alle perdite dell'impresa dell'associante, senza il corrispettivo di un determinato apporto (art 2554, primo comma, seconda parte, cod civ); sia di cointeressenza impropria, avente come peculiare caratteristica la mancata partecipazione alle perdite, verso il corrispettivo di un determinato apporto (art 2554, primo comma, prima parte cod civ), - si differenzia dal contratto di societa per la Mancanza di un autonomo patrimonio comune, risultante dai conferimenti dei singoli soci e distinto nei suoi componenti attivi dagli altri beni extrasociali dei singoli soci, nonche per l'assenza di una gestione in comune dell'impresa. Questa infatti e esercitata, anche nei rapporti interni, dal solo associante, cui compete, conseguentemente, di svolgere ogni attivita relativa all'impresa stessa secondo la propria libera Determinazione, con l'assunzione della responsabilita esclusiva verso i terzi, mentre il cointeressato, che partecipa agli utili e alle perdite (nella cointeressenza propria) o unicamente agli utili (nella cointeressenza impropria) anche se, in virtu di apposito patto e nei limiti in esso fissati, puo esercitare solo un contratto gestione dell'impresa dalla quale resta pur sempre dominus l'associante. (V 4653/76, mass n 383401; (V 1134/68, mass n 332611).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2554

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)