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Sez. 1, Sentenza n. 1134 del 17/04/1968 (Rv. 332611 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE- PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E NON ALLE PERDITE - DISPOSIZIONI PER L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - APPLICABILITA- DISPOSIZIONI DETTATE PER LE SOCIETA - INAPPLICABILITA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA NON FISSATA IN CONTRATTO - CRITERIO DELLA PROPORZIONALITA.*
Stato
decisa il 1968-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332611-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE- PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E NON ALLE PERDITE - DISPOSIZIONI PER L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - APPLICABILITA- DISPOSIZIONI DETTATE PER LE SOCIETA - INAPPLICABILITA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA NON FISSATA IN CONTRATTO - CRITERIO DELLA PROPORZIONALITA.*

Al contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, previsto dall'art. 2554 cod.civ., si applicano le Disposizioni stabilite per l'associazione in partecipazione, in considerazione dell'affinita esistente fra le due figure e non quelle dettate per la societa, fra le quali l'art. 2263 cod.civ. sulla presunzione di uguaglianza del valore dei conferimenti dei soci della societa semplice. Nell'ipotesi in cui la quota degli utili spettante all'associato non sia determinata nel contratto, il criterio da applicarsi ai fini di tale Determinazione e quello della proporzionalita, ossia della commisurazione della quota al valore dell'apporto dell'associato rispetto al valore dell'impresa dell'associante o dell'affare o degli affari da questo gestiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2263, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2554

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)