Sez. 6, Sentenza n. 21748 del 13/05/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 239940 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA | Ricorso per cassazione - Revoca della misura prima della decisione - Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse - Sussistenza - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA
In tema di estradizione per l'estero, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Presidente della corte d'appello, in sede di convalida dell'arresto provvisorio, ha applicato all'estradando la misura cautelare della custodia in carcere, fondato esclusivamente sul punto delle esigenze cautelari quando, nelle more del procedimento, la misura sia stata revocata, posto che l'interesse alla pronuncia è ravvisabile, anche nel caso di liberazione, ed ai limitati fini della equa riparazione per l'ingiusta detenzione, soltanto in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)