Sez. 6, Sentenza n. 1648 del 22/04/1997 Cc. (dep. 27/05/1997) Rv. 208145 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA | Ricorso per cassazione - Revoca della misura prima della decisione - Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse - Sussistenza - Ragioni - Impossibilità che la detenzione dia luogo alla riparazione per l'ingiusta detenzione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA
Il ricorso in cassazione avverso il provvedimento di arresto a fini estradizionali deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando nelle more della decisione sia sopravvenuta la sua revoca. Infatti, per l'esplicita esclusione dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 273 e 280 cod. proc. pen. operata dall'art. 714 comma 2 cod. proc. pen., l'arresto a fini estradizionali non può dar luogo al diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, e perciò l'interessato non può conseguire alcun apprezzabile beneficio dall'annullamento del provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)