Sez. L - , Sentenza n. 6543 del 14/03/2017 (Rv. 643446 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici contributivi ex art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Esposizione qualificata - Onere di allegazione del dato quantitativo - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia di maggiorazione contributiva conseguente ad esposizione all’amianto, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda è sufficiente l'allegazione del fatto concernente l'esposizione morbigena nella misura richiesta per l'attribuzione del beneficio ex art.13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, senza necessità che il lavoratore indichi analiticamente la quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell'ambiente di lavoro, posto che l'affermazione del dato quantitativo si può desumere implicitamente dal rinvio alla norma attributiva del diritto di cui è stata chiesta in concreto l'applicazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., DM min. LSO 27/10/2004, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)