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Sez. L, Sentenza n. 19181 del 28/09/2016 (Rv. 641385 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici contributivi da amianto - Allegazione dell'esposizione qualificata - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641385-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, l'allegazione del fatto costitutivo, relativo all'esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore a 100 fibre litro in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, per il suo contenuto fortemente valutativo, deve ritenersi sottratto all'ambito di operatività del principio di non contestazione e con ciò restituito interamente al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)