Sez. L, Sentenza n. 151 del 09/01/2015 (Rv. 634228 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Nullità del termine - Risarcimento danni - Introduzione indennità ex art. 32 legge n. 183 del 2010 - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Violazione clausola di "non regresso" - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di nullità dell'apposizione del termine ad un contratto di lavoro, l'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 non contrasta con la clausola 8.3 (cosiddetta di "non regresso") dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 28 giugno 1999/70/CE, in quanto l'introduzione di un'indennità comunque dovuta a prescindere da un danno effettivo, parametrata tra un minimo ed un massimo, non è automaticamente ovvero necessariamente meno favorevole del sistema previgente, in cui la liquidazione del risarcimento andava effettuata dal giudice caso per caso e con decurtazione dell'"aliunde perceptum" e "percipiendum".
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)